L’Art. 6 bis del D.L nr. 387/1987 (così come modificato dall’art. 21 Legge 7 Agosto 1990 nr. 232) stabilisce come al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica, ed al personale delle forze di Polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché’ divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50% da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli artt. 30 e 40 Legge nr. 668 del 10.10.86, dell’art. 2 commi 5,6,10 e art 3 commi 3 e 6 ex D.L 21.09.1987 nr. 387. convertito in legge 20.11.87 nr. 472.
La domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.
Il Consiglio di Stato, invece, con la sentenza nr. 1231 del 08.11.2018 (pubblicata in data 22.02.2019) – in totale riforma di una sentenza del Tar della Puglia – ha statuito che i sei scatti su TFS devono essere conteggiati anche in caso di accesso alla pensione a domanda, qualora al momento della presentazione della stessa l’interessato abbia compiuto i 55 anni di età e congiuntamente, 35 anni di servizio utile.
Questo sia per il personale appartenente alla Forze di Polizia ad ordinamento civile che miliare (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Guardia di Finanza) che al personale appartenente alle Forze Armate ( Aeronautica, Esercito, Marina).
Attualmente, l’Inps NON INCLUDE all’atto dell’erogazione del TFS, al personale del comparto difesa e sicurezza che va in pensione con i requisiti di anzianità, i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis D.L nr. 387/1987.
L’Inps continua ad erogare i sei scatti (nella determinazione del TFS) solamente quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per: raggiungimento del limite di età, inabilità permanente al servizio militare incondizionato o di polizia per decesso.
Viceversa, in ossequio all’orientamento del Consiglio di Stato i sei scatti stipendiali devono essere applicati anche a personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Le maggiorazioni a cui l’interessato ha diritto (in relazione all’ultima retribuzione percepita) possono essere considerate tra 5.000,00 e 10.000,00 Euro.
I soggetti interessati che si trovano già in quiescenza o che sono in procinto di lasciare il proprio lavoro nei prossimi mesi ed intendano far valere il loro diritto ad ottenere il “ricalcolo” della buonuscita (ossia che nella stessa sia calcolato anche l’importo inclusivo dei sei scatti) devono preliminarmente inviare un atto di diffida a mezzo Pec, anche tramite il legale, con contestuale costituzione di messa in mora all’Inps.
Nel caso di omessa/mancata risposta o di silenzio da parte dell’Inps, nel termine di 30 gg. dalla ricezione della stessa, occorre procedere, tramite patrocinio del legale, giudizialmente con apposito ricorso.
Lo Studio Agnelli & Partners ha già avviato ricorsi giudiziali per il riconoscimento del diritto su menzionato e delle conseguenti spettanze economiche.